Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. 51/2021 – Incarichi ex art. 110 non si possono stabilizzare


Un sindaco ha chiesto se sia possibile attivare la procedura di stabilizzazione, ex art. 20 del d.lgs. 75/2017, a favore di soggetti affidatari di incarichi ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 e professionali, a titolari di P.Iva. Inoltre, il Sindaco ha chiesto se per il conferimento di un incarico dirigenziale fiduciario occorra rispettare una durata minima del contratto e se sia ammissibile un rinnovo triennale con la stessa amministrazione e con lo stesso dipendente.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 51/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile 2021, hanno ritenuto la seconda parte del quesito inammissibile, in quanto attinente all’ordinaria attività gestionale dell’ente, al fine di evitare il rischio di interferenze con le attività di diversi Ordini giurisdizionali.

In merito alla possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro dei titolari di incarichi ex art. 110 del Tuel, i magistrati hanno ricordato che l’art. 20 del d.lgs. 75/2017 prevede espressamente che ai fini del citato istituto “non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione (…) in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del d.lgs. 267/2000”.

Pertanto, alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 20, comma 7, del d.lgs. 75/2017, la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento ha chiarito che ai contratti attivati ex art. 110 del tuel non si applica la procedura di stabilizzazione.

La norma contenuta nell’art. 110 del Tuel “ha inteso fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Tale criterio, risultando estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico, ha carattere eccezionale e temporaneo (…)», con la conseguenza che «l’istituto in base al quale si è instaurato il rapporto di lavoro sottostante all’incarico predetto, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può pertanto essere suscettibile di stabilizzazione” (Corte dei Conti, sez. contr. Molise, del. 131/2013).

Anche il Dipartimento della Funzione pubblica, con risoluzione 14/2007, ha da sempre chiarito che il contratto ex art. 110 Tuel “risulta escluso dal processo di stabilizzazione, essendo legato da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l’organo 10 di vertice che ha assegnato l’incarico. Lo stesso contratto, infatti, è caratterizzato, per sua stessa natura, dalla temporaneità e, dunque, l’incarico correlato è destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico”.

Infine, i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ribadito anche che “devono ritenersi esclusi dal novero dei soggetti destinatari della procedura di stabilizzazione, i titolari di partita Iva, trattandosi all’evidenza di prestazioni lavorative non riconducibili a nessuna delle tipologie contemplate dall’art. 20, comma 1 e 2, d.lgs. 75/2017”.

L’ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione, in coerenza con la ratio perseguita dal Legislatore, resta circoscritto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili (ivi compresi i co.co.co.) interessati dal fenomeno del precariato (in quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare fronte ad esigenze permanenti dell’amministrazione), non configurabile rispetto al rapporto di lavoro autonomo con partita Iva, per sua natura funzionale al soddisfacimento di esigenze di natura transitoria, al conseguimento di obiettivi e progetti specifici, determinati e temporanei.

 

Leggi la Deliberazione

CC 51-2021 Puglia


Richiedi informazioni