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D.l. 44/2021: vaccino anti SARS-CoV-2 e prevenzione del contagio


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1 aprile 2021, il d.l. n. 44 del 1 aprile 2021 concernente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Di seguito le novità di maggiore rilievo

Art. 3 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

E’ esclusa la punibilità penale per i medici che somministrano il vaccino conformemente alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti Autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 4 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Entro cinque giorni (6 aprile 2021) ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro tale data i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza inviterà l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente a tale scadenza, senza ritardo, inviterà formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale inviterà l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, darà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza, disponendo la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La sospensione sarà comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non comportino rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione rimarrà efficace fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.


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