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Emilia Romagna, del. 37/2021 – Costituzione del fondo risorse decentrate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, a fronte del disposto di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, di procedere al recupero delle risorse decentrate di parte stabile in precedenza erroneamente ridotte o non computate, sussistendo la copertura finanziaria, e a tal proposito, ha chiesto altresì la quantificazione del periodo di prescrizione del diritto al reintegro in capo ai dipendenti dell’ente. Infine, il comune ha chiesto se sia possibile procedere alla corretta quantificazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, con conseguente rimodulazione del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, nel caso a richiesta sia dichiarata inammissibilità della descritta operazione di recupero delle somme sopra citate.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione 37/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 marzo 2021, hanno preliminarmente dichiarato ammissibile solo la richiesta avanzata dall’ente in via subordinata, ritenendo i primi due quesiti posti del sindaco oggettivamente inammissibili in quanto interferiscono con altre funzioni di diverso ordine giurisdizionale.

La Corte ha comunque precisato che non risulta possibile, sotto un profilo prettamente contabile, il  recupero di risorse relative ad anni trascorsi nei quali l’ente non ha proceduto a vincolare dette risorse, non inserendole nel fondo, né le aveva stanziate nei relativi bilanci, ormai chiusi.

La Corte ha richiamato il disposto di cui all’art. 23 del d.lgs. 75/2017, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, specificando che, in base al vigente art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019, detto limite è adeguato, in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell’anno precedente) o in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell’anno precedente), garantendo, al contempo, la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di diminuzione di personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018.

Nel merito, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Liguria, del. 27/2019) i magistrati contabili dell’Emilia Romagna hanno chiarito che la spesa finalizzata al trattamento accessorio è quella complessiva destinata ogni anno dall’ente a tale scopo ed è questa che deve essere rapportata al corrispondente importo determinato nel 2016, indipendentemente dal fatto che detto importo, assunto a parametro, fosse incluso nel fondo risorse decentrate o gravasse direttamente sul bilancio dell’ente.

Pertanto, la Corte ritiene che l’Ente, sussistendone la copertura finanziaria, possa calcolare nell’esercizio in corso la spesa da destinare al trattamento accessorio in modo corretto, rapportandola al corrispondente importo che sarebbe stato erogabile nel 2016, con le adeguate correzioni riguardanti le risorse stabili e sussistendone a quel tempo la capacità di bilancio, adeguando successivamente detto importo, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019.

I magistrati contabili hanno in ultimo ribadito che resta ovviamente in capo all’ente l’onere di comprovare esattamente l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che ne abbia causato un’errata sottostima.

 

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CC 37-2021 Emilia Romagna


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