Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Decreto Sostegni: in vigore dal 23 marzo 2021


È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, il d.l. n. 41 del 22 marzo 2021 concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Il Decreto, entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene novità che riguardano gli enti locali.

Art. 2 – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

È stato istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Con d.m. da adottare entro il 22 aprile (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), le risorse del fondo sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.

Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall’emanazione del citato d.m. destineranno le risorse assegnando, per l’erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni montani in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019;

b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

È stato prorogato al 30 aprile il blocco dell’attività di riscossione coattiva.

Inoltre, è stato previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del d.l. 119/2018, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 34/2020 sono prorogati:

a) di dodici mesi;

b) di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Fino alla data stabilita dal d.m. è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, e annullate, l’agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il d.m., sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al MEF.

Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

Il rimborso, a favore dell’agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate del 2018, e non ancora saldate è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore.

Il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l’agente della riscossione presenta apposita richiesta all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Art. 17 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Tali disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Art. 23 – Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, ex art. 106 del d.l. 34/2020, incrementato dall’art. 1 comma 822 della legge 178/2020 è quantificato in 1.500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Art. 25 – Imposta di soggiorno

È istituito un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonche’ del contributo di soggiorno, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Art. 29 – Trasporto Pubblico Locale

Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 è incrementata di 800 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell’applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (ex art. 9-ter d.l. 137/2020) a favore di attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal pagamento 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

È stato previsto lo slittamento al 28 agosto 2021 del termine per la presentazione del SOSE, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali.

È stato posticipato al 30 aprile 2021 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Fino a tale termine è autorizzato l’esercizio provvisorio.

Limitatamente all’anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.


Richiedi informazioni