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Monetizzazione ferie non godute: confermata la linea rigorosa della Funzione Pubblica


Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 76251 del 26 novembre 2020, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 9 marzo 2021, ha confermato il generale divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, chiarendo che fa eccezione esclusivamente la situazione in cui “le cause estintive del rapporto di lavoro siano indipendenti dalla volontà del dipendente e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, ritenendo quindi che possa essere monetizzate soltanto le ferie non godute in caso di interruzione improvvisa e imprevista del rapporto di lavoro (caso morte del dipendente o lunga malattia, ad esempio).

Il Dipartimento ha infatti richiamato il parere 40033/2012, il cui contenuto è stato condiviso anche dal MEF, con la Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 94806 del 9 novembre 2012, parere al quale il Dipartimento ha detto di doversi attenere.

La Funzione pubblica ha infatti ricordato preliminarmente che il divieto di monetizzazione delle ferie è disciplinato dall’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, che ha l’obiettivo di ridurre e razionalizzazione la spesa pubblica, quindi, tende a limitare le ipotesi di monetizzazione delle ferie, soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa dall’assenza di programmazione e di controlli da parte del datore di lavoro pubblico, anche relativamente al mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle ferie non fruite nell’annualità successiva.

Secondo il Dipartimento, nel parere in commento, anche in presenza di esigenze specifiche che hanno indotto l’ente a voler riconoscere ai dipendenti un apprezzamento per la solerzia dimostrata, non è legittimo monetizzare il periodo di ferie non godute, “non potendosi assentire deroghe non previste dalla legge, neanche laddove si tratti di amministrazioni di minore dimensione organizzativa”.

Infine, la Funzione pubblica ha anche evidenziato che, in base a quanto rappresentato nell’istanza in relazione ad uno dei due casi oggetto di richiesta, “risulterebbe che il dipendente sarà in servizio fino al 31 marzo 2021, potendosi, quindi, ancora ipotizzare una programmata fruizione delle ferie pregresse ovvero dei giorni che maturerà fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

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