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Illegittima la mancata correzione da parte della SA di errori nel CEL


Il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) deve essere corrispondente alle opere concretamente svolte ed è illegittimo il silenzio della SA di fronte all’istanza di correzione dell’errore presentata dalla ditta esecutrice. La SA deve provvedere a rispondere tempestivamente a tali istanze.

Questo il principio ribadito dal TAR Abruzzo, con la sentenza  n. 87 depositata il 3 marzo 2021, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla società che aveva segnalato l’errore materiale del CEL e richiedeva  la correzione alla SA.

Nel caso di specie, l’impresa esecutrice di alcuni lavori affidati da un Comune, aveva richiesta alla SA il CEL, che però veniva rilasciato con un errore materiale, in quanto vi era stato una categoria di lavori errata (OG1 – edifici civili e industriali, anziché quella corretta OG2, relativa al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, oggetto di affidamento).

La società richiedeva la correzione di tale errore materiale all’Amministarzione, la quale non aveva emesso un nuovo CEL, né aveva risposto all’istanza di correzione presentata dalla ditta esecutrice.

La società interessata si era quindi rivolta al Tar per la dichiarazione di illegittimità del silenzio tenuto dalla SA.

La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla modifica richiesta, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in grado di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento da parte del responsabile della SA.

L’Anac si è costituita quale parte resistere al ricorso, mentre la SA non si è costituita.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno ritenuto il ricorso presentato dalla  società meritevole di apprezzamneto, in quanto l’interesse della ricorrente è quello di ottenere un CEL corretto, corrispondente alle opere effettivamente svolte, sulla base della normativa di settore.

Il Tar ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio riservato all’istanza di correzione dell’errore, attestando la sussistenza dell’obbligo per il Comune di provvedere nel termine massimo di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

I giudici amministrativi hanno anche disposto che in caso di mancata ottemperanza, verrà nominato un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell’Ente inadempiente.

Leggi la sentenza

TAR Abruzzo 87-2021 CEL e silenzio amministrazione


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