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Abruzzo, del. 47/2021 – Indennità spettante al Presidente del Consiglio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’indennità spettante al presidente del Consiglio negli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, al fine di ottenere una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e una valutazione circa l’erogabilità della predetta indennità a soggetti che ricoprono o hanno ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio comunale.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 47/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 febbraio 2021, hanno preliminarmente chiarito che la richiesta di parere può essere considerata oggettivamente ammissibile solo nella parte in cui mira a richiedere una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

La Corte dei Conti ha ricordato come sia direttamente connessa allo status di amministratore locale l’acquisizione di diritti di carattere economico, che rinvengono fondamento nei principi sanciti dall’art. 51 della Costituzione, nonché nell’art. 7 della Carta Europea dell’autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con legge 439/1989.

Pertanto, ove nello statuto di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti sia prevista, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del TUEL, la figura del Presidente del Consiglio comunale, a quest’ultimo non possa che spettare l’indennità di funzione, di cui all’art. 5 del d.m. 119/2000 (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 67/2020).

La concreta e corretta quantificazione di tale indennità spetta all’ente con un espresso atto deliberativo.

I magistrati hanno anche ricordato che secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 82 del d.lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 57-quater, comma 1, del d.l. 124/2019, “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, tale eventuale incremento non opera ex lege, ma necessita di una scelta discrezionale dell’Ente.

 

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CC 47-2021 Abruzzo


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