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Liguria, del. 15/2021 – Recupero risorse fondo incentivante


Con la deliberazione n. 15/2021/PRSP, i magistrati contabili della Liguria, si sono occupati della problematica delle risorse affluite illegittimamente in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, dirigente e non dirigente, e della conseguente necessità del recupero finanziario di dette somme, evidenziando, in particolare, la necessità che i recuperi siano effettivi, e ribadendo che il mancato rispetto di tali adempimenti può configurare ipotesi di responsabilità erariale.

Facendo rinvio anche a propria precedente deliberazione in materia (Corte conti, sez. contr. Liguria, del. n. 64/2017), la Corte ha ricordato, inoltre, le due norme che hanno ampliato le possibilità di recupero delle risorse affluite illegittimamente in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa del personale, sia degli enti locali che delle altre pubbliche amministrazioni, e segnatamente:

L’art. 4, d.l. 16/2014, convertito in legge 68/2014, che ha introdotto varie disposizioni (limitate inizialmente a regioni ed enti locali), tese, da un lato, ad ampliare l’arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa, costituiti in misura eccedente a quella prevista dal Ccnl di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2), e, dall’altro, a “sanare”, entro un arco temporale predeterminato, l’eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal Ccnl, ovvero con modalità o importi in contrasto con quest’ultimo o con la stessa legge (comma 3).

Tale disciplina è stata estesa a tutte le pubbliche amministrazioni dall’articolo 40, comma 3quiquies, d.lgs. 165/2001, come novellato dagli artt. 11, comma 1, lett. f), e 22, comma 7, d.lgs. 75/2017 (sistema normativo che, nella formulazione previgente, imponeva il recupero integrale delle risorse affluite in eccesso ai fondi per la contrattazione integrativa nella “sessione negoziale successiva”). In particolare, l’art. 11, comma 1, lett. f), ha previsto quanto segue:

  • in caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze, l’obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
  • al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il menzionato numero massimo di annualità, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato;
  • in alternativa, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino, o abbiano adottato, le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, d.l. 16/2014, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori, anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali dovranno dimostrare l’avvenuto conseguimento di detti obiettivi con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

 

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CC 15-2021 Liguria


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