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Milleproroghe convertito in legge. Ecco le novità di rilievo per gli enti


È stata pubblicata in G.U. 51 /2021 la legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione del d.l. 183/2020 (Decreto Mille proroghe), concernente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, entrata n vigore dal 2 marzo 2021.

Di seguito si segnalano le novità di rilievo per gli enti locali in materia di trasparenza e tributaria.

Art. 1 – Proroga di termini in materia di p.a.

Il comma 16 della disposizione in commento ha previsto che il regolamento che deve essere adottato ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, ex art. 14 d.lgs. 33/2013, per le informazioni relative ai redditi dei titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché’ ai dirigenti sanitari, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate dovrà essere adottato entro il 30 aprile 2021.

Si ricorda che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20/2019, ai titolari di incarichi dirigenziali affidati dagli enti locali non si applicano gli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e pertanto neanche le sanzioni in caso di mancato adempimento di tali obblighi (ex artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013).

L’adempimento di tale obbligo diverrà attuativo per i dirigenti degli enti locali soltanto a seguito di uno specifico regolamento, che dovrà appunto essere approvato dal Ministero della Pubblica amministrazione entro il 30 aprile 2021. Tale atto regolamentare dovrà indicare

  1. a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati, in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali;
  2. b) previsione che i dati possano essere oggetto anche di sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza;
  3. c) individuazione dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non dovranno essere sono pubblicati tali dati, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché’ in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Art. 22 bis – Proroga di termini in materia tributaria

Tale disposizione ha novellato il comma 1 dell’articolo 157 del d.l. 34/2020, stabilendo che in deroga a quanto previsto dall’art. 3 della lege 212/2000, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica, per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione, emessi entro il 31 dicembre 2020 e possono essere notificati tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo i casi di indifferilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il versamento dei contributi.

E’ stato novellato anche il comma 2-bis del citato art. 157, stabilendo che gli atti, le comunicazioni e gli inviti saranno notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

E’ stato novellato anche il comma 3 dell’art. 157, stabilendo che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 14 mesi relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017 per le somme dovute;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme dovute a seguito di controllo formale.

Non saranno previsti gli interessi per ritardato pagamento né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e la data di notificazione dell’atto stesso.

Non saranno dovuti gli interessi per il ritardato pagamento né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie saranno sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Resteranno validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e saranno fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; resteranno acquisiti gli interessi di mora corrisposti.

 


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