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Mancata presentazione di adeguata certificazione richiesta nel bando: legittima l’esclusione


Quando nel bando la SA richiede quale requisito di partecipazione una specifica certificazione, la mancata presentazione della stessa, anche a seguito dell’espletamento del soccorso istruttorio determina la legittima esclusione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 1214 depositata il 9 febbraio 2021, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta esclusa da una gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica.

Nel caso di specie, un Comune aveva indetto una gara per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “servizio di fornitura e distribuzione pasti, apparecchiatura tavoli, riordino e pulizia mense scolastiche della scuola dell’infanzia”.

Alla gara partecipava una ditta, la cui offerta veniva, tuttavia, ritenuta carente dalla commissione giudicatrice in quanto non accompagnata (anche all’esito del disposto soccorso istruttorio) dalla certificazione di qualità relativa al centro di cottura individuato per l’esecuzione dell’appalto, richiesta dalla lex specialis, a pena di esclusione, quale requisito di idoneità professionale.

La SA aveva quindi disposto l’esclusione della ditta e quest’ultima aveva impugnato l’atto di fronte al Tar, che però l’aveva respinto.

La ditta ha quindi impugnato tale sentenza di fronte al Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi hanno ricordato l’orientamento dominante in giurisprudenza secondo cui sussiste una chiara e inequivoca volontà prescrittiva della stazione appaltante a qualificare tale requisito alla stregua di una mera modalità di esecuzione del contratto, prendendo in considerazione anche una dichiarazione impegnativa, con la quale l’operatore economico può assumere l’obbligo di dotarsi della suindicata disponibilità per il centro di cottura.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente, ribadendo che una prescrizione nel senso della attuale ed effettiva disponibilità del centro di cottura come requisito di ammissione alla gara si porrebbe in potenziale contrasto con la tutela della concorrenza tra gli operatori economici del settore, operando in senso discriminatorio in danno degli imprenditori che non disponessero di una struttura organizzata in tal senso.

Deve essere ragionevolmente concesso all’operatore economico di non immobilizzare ed investire immediatamente le proprie risorse economiche nella acquisizione della disponibilità di un centro cottura, quando non sia ancora certa o consolidata l’aspettativa di stipulazione del contratto, essendo sufficiente garanzia di serietà della proposta negoziale l’assunzione di un impegno in tal senso.

La stazione appaltante però può prescrivere, per il centro cottura, specifici requisiti di qualità, attraverso la dimostrazione del possesso delle relative certificazioni.

In questo caso, laddove la condizione sia inequivocamente richiesta dalla lex specialis, l’impegno dichiarativo del concorrente deve ritenersi corrispondentemente arricchito e qualificato, nel senso della specifica dimostrazione già in sede di formalizzazione dell’offerta della esistenza delle prescritte certificazioni di qualità (non essendo, in altri termini, sufficiente un impegno formulato genericamente, che non sarebbe sufficiente garanzia di serietà e concretezza dell’offerta).

Nel caso di specie, la ditta esclusa non si è limitata (a fronte del circostanziato tenore prescrittivo della lex specialis) a formalizzare un mero impegno, ma ha specificamente individuato ed indicato, già in sede di gara ed a mezzo del valorizzato avvalimento e di contratto di cessione del ramo di azienda, il centro cottura che avrebbe utilizzato in caso di esito vittorioso della gara, omettendo ed, anzi, espressamente rifiutando, anche a riscontro della sollecitazione attivata con il soccorso istruttorio, di attestarne e documentarne i necessari e qualificati requisiti di idoneità.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la SA ha correttamente escluso la ditta, in quanto il bando era chiaro nel pretendere una dichiarazione puntuale e circostanziata.

 

Leggi la Sentenza

Consiglio di stato 1214-2021


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