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Legittimo non aggiudicare la gara per eccessiva onerosità dell’offerta


Nel caso in cui sia presentata un’unica offerta e questa risulti eccessivamente onerosa, la SA ha il dovere di non aggiudicare la gara.

Questo il principio sancito dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 1455 depositata il 17 febbraio 2021, con cui ha respinto il ricorso presentato da una ditta, unica partecipante a una gara, cui la SA non aveva affidato la fornitura, in quanto aveva ritenuto l’offerta presentata non congrua da un punto di vista economico.

Nel caso di specie, attraverso un’indagine di mercato,  la stazione appaltante dopo aver indetto una gara per la fornitura di determinati beni, aveva verificato che il prezzo offerto dall’unica candidata risultava eccessivamente oneroso rispetto ai prezzi medi verificati.

Pertanto, la SA aveva disposto di non aggiudicare la fornitura.

La ditta aveva impugnato tale determinazione davanti al TAR, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile e la stessa ha così impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha ricordato che l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa ritiene che “la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di tutti gli atti di gara precedenti l’aggiudicazione definitiva, compreso il bando di gara, rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione, il cui esercizio prescinde dall’applicazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara” (Cons. Stato, sez. V, sent. 1744/2020).

I giudici amministrativi hanno ricordato inoltre che “a differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies ( e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica), sicchè il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente. Con riferimento alla procedura di gara deve premettersi, in via generale, che mentre la revoca resta impraticabile dopo la stipula deol contratto d’appalto, dovendo utilizzarsi, in quella fase, il diverso strumento del recesso 8 come chiarito dall’Adunanza Plenaria con decisione in data 29 giugno 2014 n. 14) prima del perfezionamento del documento contrattuale, al contrario, l’aggiudicazione è pacificamente revocabile” (Cons. Stato,  sez. III, sent. 1291/2013).

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva esercitato il potere di autotutela prima di procedere all’aggiudicazione, a seguito della verifiche effettuate in merito alla congruità del prezzo offerto, evidenziando tale elementi nel provvedimento di revoca.

La SA ha legittimamente adottato un atto di revoca nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 quinquies della legge 241/1990, avendo indicato puntualmente nella lex specialis di gara le specifiche tecniche e riscontrando un risparmio di spesa dalla non aggiudicazione.

I giudici amministrativi hanno sottolineato che la stazione appaltante aveva interesse a stipulare alle migliori condizioni economiche, al fine di acquisire una fornitura ottimale e  funzionale all’interesse pubblico, che la procedura di gara avrebbe dovuto soddisfare.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso dichiarando legittimo l’operato della SA.

 

Leggi la Sentenza

Consiglio di stato1455-21-1

 


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