Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Mancata presentazione dichiarazioni privacy: legittima l’esclusione dalla procedura


 

Le dichiarazioni sulla privacy non costituiscono un inutile aggravio procedimentale e in caso di omessa presentazione delle stesse è legittima l’esclusione dalla procedura disposta dalla SA.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia Sez. III, con la sentenza n. 471 depositata l’8 febbraio 2021, con la quale ha respinto il ricorso presentato da parte di un operatore economico avverso l’esclusione dalla gara per la mancata trasmissione della dichiarazioni sulla privacy.

Nel caso di specie, un ente aveva indetto una procedura per l’affidamento di alcuni lavori e un concorrente aveva presentato, allegata alla domanda, una dichiarazione incompleta poiché carente della parte in cui doveva attestarsi l’“esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto”.

Nonostante il soccorso istruttorio attivato, la ditta partecipante non ha integrato la predetta dichiarazione e pertanto la SA aveva disposto l’esclusione.

La ditta esclusa ha impugnato l’atto della SA, sostenendo che la dichiarazione in materia di protezione dei dati personali avrebbe costituito un aggravio del procedimento di gara.

I Giudici amministrativi hanno chiarito che la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali doveva essere sottoscritta dalla concorrente e l’inottemperanza alle richieste di regolarizzazione avanzate dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, ha comportato la legittima esclusione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 83 del d.lgs. 50/2016, secondo cui “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”.

La misura espulsiva si giustificava per la mancata collaborazione, sotto il profilo dell’integrazione documentale, della società ricorrente con la SA (TAR Lazio, sez. II sent. 13781/2019).

Infatti, la giurisprudenza “ha più volte affermato la natura perentoria del termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda” (Cons. Stato, sez. V, sent. 3667/2016; sent. 4849/2015; sent. 2504/2015).

La giurisprudenza ha rilevato come il soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva “quale conseguenza della sola inosservanza da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale (Ad. Plenaria 16/2014, cit. Cons. Stato 4849/2015).

Infine, il Tar ha chiarito che la dichiarazione richiesta dalla SA non aveva costituito un inutile aggravio procedimentale, dato che la stessa rappresenta la garanzia per la SA di avere ottemperato agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi del dell’art. 13 comma 2 del Regolamento EU 2016/679.

Pertanto, il TAR Sicilia nella sentenza in commento ha ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla SA e ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta esclusa.

 

Leggi la Sentenza

Sicilia sentenza_471.2021

 


Richiedi informazioni