Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia-Romagna, del. 11/2021 – Incentivi per funzioni tecniche


Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 d.lgs. 50/2016) e in particolare:

1) se sia corretto riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la spettanza della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, limitando, pertanto, la riconoscibilità delle quote di incentivo relative alle altre fasi;

2) se sia corretto riconoscere gli incentivi limitatamente agli appalti di servizi e forniture senza alcuna decurtazione, dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti alla data di entrata in vigore del d.m. 14/2018, laddove il programma degli acquisti di beni e servizi non dovesse ritenersi obbligatorio prima dell’entrata in vigore del citato Decreto;

3) se per le forniture o servizi si possano riconoscere incentivi qualora si tratti di appalti di importo superiore a 500.000 euro e di particolare complessità;

4) se gli appalti di manutenzione rientrino tra gli appalti di lavori o tra gli appalti di servizi;

5) se per le forniture o servizi in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, gli incentivi spettino anche al RUP, oltre che alle altre figure che svolgono le prestazioni di verifica della conformità al progetto di servizio  o fornitura messo in gara;

6) se sia corretto, al fine di incentivare  la concorrenzialità tra gli operatori economici, prevedere, l’erogazione degli incentivi per gli appalti sottosoglia aggiudicati con gara aperta o procedura negoziata, pur trattandosi di procedure che avrebbero potuto essere affidate direttamente, previa attestazione da parte RUP dei vantaggi che nel caso specifico ne giustifichino l’aggravio procedimentale;

7) se per liquidare gli incentivi sia necessaria l’individuazione dei dipendenti  a cui sono affidate le varie funzioni incentivabili in via preventiva e se in mancanza ciò possa avvenire a chiusura dell’appalto;

8) se al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni sui limiti di spesa del trattamento  accessorio, sia corretto individuare nella data di pubblicazione del bando il momento i cui incardinare la disciplina degli incentivi e conseguentemente ammettere gli incentivi nei limiti rientranti in detto  tetto  ed escludere  in via definitiva gli eventuali altri appalti.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 11/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio 2021, hanno chiarito che, in base all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica le seguenti caratteristiche:

  • l’amministrazione deve dotarsi di apposito regolamento interno;
  • l’impegno di spesa deve essere assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;
  • l’incentivo spettante al singolo dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo spettante;
  • negli appalti di servizi e forniture deve essere nominato il direttore dell’esecuzione.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito di contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata solo nel caso di nomina di un direttore dell’esecuzione (Veneto 301/2019/PAR). Infine, l’amministrazione dovrà valutare l’occorrenza di attività effettivamente incentivabili, tenendo conto del principio di contenimento della spesa e non aggravio della  stessa.

La Corte dei Conti, sez. Aut., con deliberazione 2/2019, ha escluso che in relazione ai lavori di manutenzione si ponga un problema di numerus clausus delle “funzioni tecniche”, oggetto di incentivo secondo il principio di tassatività affermato e ribadito dalla Corte, statuendo il seguente principio di diritto: “gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 possono essere riconosciuti nei limiti previsti dalla norma anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità”.

I magistrati contabili hanno ricordato che qualora sia stato nominato il direttore dell’esecuzione saranno incentivabili anche le funzioni tecniche svolte da altri soggetti.

Infine, la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento ha ricordato che la data che deve essere presa in considerazione è quella di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui sia stato pubblicato antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, dovrà applicarsi, anche per quanto riguarda l’incentivabilità delle funzioni tecniche, la disciplina previgente.

 

Leggi la Deliberazione

CC 11-2021 Emilia Romagna

 

Si segnalano i nostri seminari e corsi in programma!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni