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SW “semplificato”: per la p.a. la disciplina è prorogata al 30 aprile 2021


E’ stato registrato ieri presso la Corte dei Conti (Reg. del 28/01/2021 n. 222) il decreto 20 gennaio 2021 (non ancora pubblicato in G.U.) del Ministero per la p.a., che ha prorogato al 30 aprile 2021 le modalità organizzative, i criteri e i principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, contenuta nel d.m.  19 ottobre 2020.

Il Ministero è intervenuto a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. 15/2021), ritenendo necessario continuare a garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, ex art. 263, comma 1, d.l. 34/2020.

Il Ministero ha ritenuto necessario confermare, per tutta la durata dello stato emergenziale, le misure adottate con il citato d.m. 19 ottobre 2020.

Il d.l. 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”) ha prorogato, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per l’applicazione della normativa in materia di lavoro agile contenuta nel citato art. 263, che prevede l’applicazione dell’istituto con le misure semplificate indicate dall’art. 87, comma 1, lett. b) del d.l. 18/2020.

Appare utile ricordare che la scadenza per la redazione del “Piano Organizzativo Lavoro Agile” (POLA), redatto secondo le Linee Guida adottate dalla Funzione Pubblica il 9 dicembre 2020, è rimasta al 31 gennaio 2021 per le p.a. diverse dagli enti locali, mentre per questi ultimi, essendo il POLA qualificabile come atto di programmazione, i termini annuali per l’adozione sono disciplinati ordinariamente dall’art. 169 del d.lgs. 267/2000 (venti giorni dopo l’adozione del bilancio di previsione).

Il decreto c.d. “Milleproroghe”, infatti, ha rinviato al 31 marzo solo le disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 263 del dl. 34/2020 e non anche il termine per la presentazione del POLA.

Tale Piano, infatti, secondo quanto espressamente previsto dal citato articolo 263 del d.l. 34/2020, costituisce una sezione del piano della performance [ex art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 150/2009] e deve essere approvato entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in quanto atto unificato organicamente nel PEG.


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