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Liguria, del. 4/2021- Indennità spettante al vicesindaco reggente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione dell’indennità spettante al vicesindaco nel caso in cui questi sia chiamato a svolgere le funzioni di sindaco. Nel merito, il sindaco richiede se al vicesindaco che svolga, ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUEL, le funzioni di sindaco a causa della decadenza di quest’ultimo spetti l’indennità prevista per il sindaco, ovvero se questi debba continuare a percepire l’indennità prevista per la carica di vicesindaco  secondo la misura riportata nella tabella A del D.M. 04/04/2000 n. 199.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 4/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 gennaio 2021, hanno precisato che la questione è stata oggetto di disamina sia da parte della giurisprudenza amministrativa, che di quella contabile.

Il Consiglio di Stato, nel parere 501/2001, nel chiarire la differenza sussistente tra l’ipotesi di impedimento temporaneo del sindaco (art. 53, comma 2 TUEL) e quella di impedimento permanente (art. 53, comma 1 TUEL), ha ritenuto che “siccome la misura dell’indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percepiente sembra conseguente concludere nel senso che al vicario spetta, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, una indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco”.

I magistrati contabili, nella deliberazione n. 76/2014 PAR, hanno affrontato, la questione aderendo al citato orientamento del Consiglio di Stato, affermando di “condividere tale assunto, porto che, nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, il vicesindaco lo sostituisce e assume la reggenza dell’ente fino alle nuove elezioni”.

Pertanto, i magistrati contabili hanno ritenuto che al vicesindaco debba essere corrisposta, “nel periodo di reggenza, in luogo di quella determinata ai sensi degli artt. 3 comma 6 e 4 del DM n. 119/2000, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Lo stesso trattamento spetta al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 235/2012 (che hanno rivisto la disciplina in materia di incandidabilità, anche presso enti locali, abrogando gli artt. 58 e 59 del TUEL), fino  alla cessazione di tali misure o nel caso di pronuncia di decadenza, fino all’elezione del nuovo sindaco”.

Al contrario,durante lo svolgimento dell’attività di ordinaria supplenza del sindaco, assente per motivi temporanei (ex comma 2 art. 53), non determina l’attribuzione al vicesindaco dell’indennità spettante al sindaco, trattandosi di ordinario esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per le quali l’art. 4 del d.m. 119/2000 ha stabilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori (si veda in tal senso, anche la Circolare Min. Interno, Div. Gen. Amm. Civ. 6 settembre 2001 n. 7/2001 /UARAL).

Leggi la Deliberazione

CC Sez. Controllo Liguria del. n. 4-21


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