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DPCM 14 gennaio 2021: cosa cambia per spostamenti e nuove misure Covid-19


E’ stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021, il DPCM del 14 gennaio 2021 concernente  le ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “ Misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e si svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.

Le nuove misure per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 sono entrate in vigore il 16 gennaio 2021 e produrranno effetti fino al 5 marzo 2021.

Confermata la chiusura delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Riaprono i musei dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi.

La lett. r) del comma 10 dell’articolo 1 del decreto in commento, ha però previsto anche che “il servizio di apertura al pubblico (…) degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004 deve essere assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi”, pertanto, sembrerebbero coinvolte anche le biblioteche, che pare debbano essere chiuse il sabato, mentre ad oggi, nei comuni in zona gialla era consentita anche l’apertura al sabato.

Tra le principali novità si segnala:

  • “zona gialla” – Confermato del divieto di spostamento dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e tra regioni diverse o province autonome (anche verso le seconde case) fino al 15 febbraio 2021. E’ sempre possibile spostarsi per motivi di necessità, lavoro o salute.

E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si troverà nella stessa Regione, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

La didattica per le scuole superiori deve essere garantita in presenza fino a un massimo del 75% dal 18 gennaio, mentre è garantita in presenza per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

  • “zona arancione”, gli spostamenti possono essere effettuati come nella cd. “zona gialla”. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. La didattica per le scuole superiori deve essere garantita fino al 50% dal 18 gennaio, mentre è garantita in presenza per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
  • “zona rossa”, è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono altresì vietati gli spostamenti da una regione all’altra. Nei piccoli comuni con massimo 5000 abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di 30 km, con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia. E’ prevista la didattica a distanza per la scuola superiore e per le seconde e le terze medie. Rimangono aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media.

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DPCM 14 gennaio 2021


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