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Per affidamenti diretti sottosoglia di piccoli appalti non serve né confronto né giustificazione


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito due pareri sui quesiti n. 753 e 764, in materia di semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020) su istanze di chiarimento, pervenute da alcune stazioni appaltanti, attinenti le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto i 150.000 euro, e per servizi di ingegneria e architettura sotto i 75.000 euro.

Pertanto, è stato chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di pervenire il più rapidamente possibile agli affidamenti di modico valore, con procedure snelle.

Peculiare sarà sempre il rispetto dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016  riguardante l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza.

Infatti, le stazioni appaltanti avranno la possibilità di mettere a confronto più offerte ma, ciò rappresenterà una  cd. “best practice” ma non un obbligo.

Perciò, ha  precisato il MIT, l’eventuale confronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo del criterio di aggiudicazione e la stazione appaltante avrà la discrezionalità circa le modalità attraverso cui pervenire all’individuazione del contraente.
Il MIT, sempre in relazione ad affidamenti di modico valore, è intervenuto precisando che i relativi affidamenti possono essere fatti con una determina redatta in forma semplificata che dovrà contenere i seguenti elementi:

a) oggetto dell’affidamento;

b) l’importo;

c) il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

d) il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali.

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MIT Quesiti 753 764


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