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Gare: non dovuto il bollo sulle istanze di partecipazione alle procedure negoziate


L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’Interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti con riferimento all’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare.

All’Agenzia delle Entrate si è rivolto un Comune che chiedeva chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta di bollo sull’istanza di partecipazione alla gara e sull’offerta economica nelle procedure negoziate e in caso di esperimento di indagine di mercato per individuare le imprese da invitare a una successiva procedura negoziata.

Il Comune richiedeva anche se era corretto applicare il bollo sull’istanza di partecipazione nelle procedure aperta o ristrette e sull’offerta economica a prescindere dalla procedura utilizzata e le corrette modalità di calcolo dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti, conclusi mediante scrittura privata e se era possibile considerare “aderente alla normativa vigente anche un’applicazione dell’imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive”.

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Interpello in commento, ha chiarito che l’imposta di bollo, disciplinata dal d.p.r. 642/1972, non si applica:

  • alle procedure negoziate. In tali procedure, pertanto, la domanda di partecipazione non deve essere assoggettata ad Imposta di bollo, poiché l’adesione non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico in quanto invitato dalla SA e lo stesso potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, la domanda di partecipazione è fuori dall’applicazione dell’Imposta di bollo;
  • alle indagini di mercato, finalizzate a individuare imprese da poter consulare e come tale la così detta “manifestazione di interesse” non è da assoggetare ad Imposta di bollo;

Per quanto riguarda l’applicabilità alle offerte economiche, l’AE ha richiamato la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della p.a. sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”.

Pertanto, non sono assoggettate all’Imposta di boillo le offerte economiche non sono seguite dall’accettazione da parte della SA in quanto hanno natura di mera proposta e non producono effetti in caso di mancata accettazione da parte della stessa SA.

L’AE ha infine chiarito le modalità di calcolo dell’Imposta di bollo sugli allegati ai contratti, ricordando che sono riconducibioli alle tipologie di cui all’articolo 2 della tariffa allegata al d.p.r. 642/1972, che prevede l’Imposta di bollo nella misura di € 16,00 per ciascun foglio.

E’ necessario però distinguere gli allegati tecnici concernenti grafici e disegni, che non devono essere computati nel conteggio delle linee al fine dell’applicazione dell’Imposta di bollo. Gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, infatti, sono parte integrante del contratto e devono essere in esso richiamati, ma in quanto elaborati tecnici, la cui redazione viene affidata a un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’articolo 28 del citato d.p.r. 642/1972, per i quali è dovuta l’Imposta di bollo solo in caso d’uso e nella misura di € 1,00 per ogni foglio o esemplare.

Leggi l’Interpello

Risposta n. 7 del 5 gennaio 2021


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