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Rimborso spese di notifica richieste dall’Ader: i Comuni non hanno l’obbligo di pagarle


I Comuni non sono tenuti a rimborsare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) le spese di notifica delle cartelle di pagamento riferite allo stralcio tombale dei ruoli fino a 1.000 euro per il periodo dal 2000 al 2010.

Lo ha chiarito Ifel in un Comunicato del 30 dicembre 2020, rispondendo a molte segnalazioni inviate dai Comuni che negli ultimi giorni di dicembre avevano ricevuto dall’Ader, la richiesta di pagamento delle spese in unica soluzione, per importi anche rilevanti.

La fattispecie nasce dalla cancellazione dei ruoli sotto i 1000 euro relativi agli 2000-2010 disposta  dall’articolo 4 del d.l. 119/2018.

Tale disposizione ha previsto che in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e dei Comuni, il relativo onere, da soddisfarsi a decorrere dal 30 giugno 2020 in venti rate annuali senza interessi, fosse posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, al contrario, è stato previsto che spetta al singolo ente creditore provvedere direttamente al rimborso, agli stessi termini e condizioni.

L’Ader ha chiesto ai Comuni anche il conto delle spese di notifica delle cartelle annullate, in un’unica soluzione, ritenendo applicabile, in assenza di specifica previsione sul rimborso delle spese di notifica, l’articolo 17 comma 4 del d.lgs. 112/1999, relativo agli oneri per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, secondo cui l’ente creditore deve rimborsare le spese in unica soluzione, al ricevimento dell’istanza.

L’Ifel ha evidenziato che tale richiesta da parte dell’Ader risulta ingiustificata:

  • in primo luogo, perché la norma prevede che l’annullamento dei ruoli venga effettuato «senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore»;
  • in secondo luogo e principalmente, perché il d.l. 119/2018, impone il rimborso delle sole «spese per le procedure esecutive» relative alle quote annullate, maturate negli anni 2000-2013, non richiamando le spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento. Laddove il legislatore avesse voluto imporre anche il rimborso delle spese di notifica avrebbe previsto espressamente anche tali somme.

Pertanto, l’assenza di una esplicita previsione del rimborso anche delle “spese di notifica” non determina alcun diritto da parte dell’Ader di ottenere tale ristoro da parte dei Comuni, tenuto conto questi costi, negli anni oggetto dello stralcio, erano rimborsabili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, non applicabile al caso di specie.

Leggi il chiarimento Ifel

Ifel Comunicato 30 dicembre 2020


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