Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Dirigenti e segretari: le novità contenute nel nuovo Ccnl in materia di responsabilità disciplinare e codice disciplinare


Il nuovo contratto collettivo relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali, che si applica, tra gli altri, ai dirigenti e ai segretari degli enti locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, ha ridefinito la disciplina della responsabilità disciplinare e del codice di comportamento, disponendo la disapplicazione (ex art. 42 del nuovo contratto):

  • per i dirigenti degli enti locali, delle disposizioni contenute nel Ccnl. Area II Dirigenti Enti Locali 22 febbraio 2010, artt. 4-13;
  • per i Segretari degli enti locali, delle disposizioni contenute nel Ccnl. 14 dicembre 2010, artt. 3-9.

Il nuovo contratto definisce la nuova disciplina in materia di responsabilità disciplinare nella I sezione “Parte Comune”, negli artt. 33-41.

Articolo 33 – Principi generali
La norma in commento conferma sostanzialmente la disciplina contenuta nel citato articolo 4 del Ccnl. dirigenti enti locali 22/02/2010, ribadendo, tra l’altro, che la responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale “che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate”.

Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di valutazione dell’attività svolta, dei risultati e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità disciplinare è altresì distinta da quella per la revoca dell’incarico di segretario, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 103 del nuovo contratto.

Art. 34 – Obblighi
Nella disposizione in commento sono confermati sostanzialmente gli obblighi disciplinati nei previgenti contratti. Il nuovo contratto chiarisce che i dirigenti e i segretari devono adeguare la proprio condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. e devono contribuire “alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell’interesse pubblico”.
Il comportamento dei dirigenti e dei segretari deve essere improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell’organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
I dirigenti e i segretari devono inoltre, tra l’altro, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento, non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispongano per ragioni d’ufficio, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’amministrazione, con tutto il personale (dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura e, in particolare, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro.
I dirigenti e i segretari devono inoltre astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo quelli d’uso purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore.

Art. 35 – Sanzioni disciplinari
Sono state confermate le sanzioni disciplinate nei previgenti contratti:

  • sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
  • licenziamento con preavviso;
  • licenziamento senza preavviso.

Sono state richiamate anche le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. 165/2001 agli artt. 55-bis, comma 7, 55-sexies, comma 1 e 55-sexies, comma 3.
E’ stato confermato anche che per le forme e i termini del procedimento disciplinare di applicano le disposizioni contenute nell’art. 55-bis del citato d.lgs. 165/2001.
E’ stato confermato anche non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 36 – Codice disciplinare

Le p.a., in qualità di datori di lavoro, sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza.

Sono stati confermati i criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna sanzioni e in particolare:

  • l’intenzionalità del comportamento;
  • il grado di negligenza e imperizia dimostrata, dovendo tenere “anche conto della prevedibilità dell’evento”;
  • la rilevanza “dell’infrazione” e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
  • le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale o con quello di segretario ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione;
  • l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; – l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente e dal segretario o al concorso di più persone nella violazione.

La recidiva, nelle condotte già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e “diversa tipologia” tra quelle individuate.
La sanzione pecuniaria (min. € 200/max € 500) si applica nei casi di:

  1. “inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente”, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di “incarichi extraistituzionali” nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato;
  2. condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice dell’amministrazione, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
  3. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
  4. violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
  5. inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, “nonché di prevenzione del divieto di fumo”, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti “nonché, per tutto il personale destinatario – del nuovo ccnl. – rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo”;
  6. violazione del segreto d’ufficio, “nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali”, anche se non ne sia derivato danno all’Amministrazione.

Non è stata confermata l’applicazione della multa anche in caso di:

  • violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare compensi o regalie, fatto salvo la modesta entità;
  • la violazione dell’obbligo di identificarsi mediante cartellini o targhe identificati (ex art. 55-novies d.lgs. 165/2001),

come al contrario previsto nel previgente contratto dei dirigenti enti locali 22/02/2010 all’articolo 7, comma 6, alle lett. e) e h).
E’ stata confermata l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni e fino ad un massimo di tre mesi per le violazioni previste anche nei previgenti contratti.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, tra le altre:

  • in caso di recidiva nel biennio oppure quando le condotte si caratterizzano per una particolare gravità. Nel previgente contratto dei dirigenti enti locali 22/02/2010, all’articolo 7, comma 8, lett. a) era richiesto che oltre alla recidiva fosse stata “comminata anche la sanzione massima”;
  • per minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) “e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti” ( b);
  • manifestazioni offensive (anziché “ingiuriose”) nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, “salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970”. Nel previgente contratto dei dirigenti enti locali 22/02/2010, all’articolo 7, comma 8, lett. c) la formula derogatoria era scritta al contrario ““salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970”, formula modificata volutamente o per mero errore?
  • tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, “da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione”;

Il nuovo contratto ha previsto inoltre che si applichi tale sanzione anche nelle seguenti fattispecie:

  • ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall’Amministrazione;
  • per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza; l’entità della sanzione è commisurata alla durata dell’assenza ed alla entità del danno causato all’amministrazione;
  • svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
  • atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale “ove non sussista gravità o reiterazione”;
  • fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
  • ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza.

Il nuovo contratto ha previsto che la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, si applichi anche per le violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, d.p.r. 62/2013 (lett. b).
Inoltre, è stata disposta una sanzione minore, quella de licenziamento con preavviso in caso di “recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità”, che nel previgente contratto dei dirigenti enti locali 22/02/2010, all’articolo 7, comma 9, lett. e) era punita con la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso si applica, tra l’altro:

  • in caso di condanna, anche non passata in giudicato, “quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”;
  • per atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle fattispecie richiamate, “seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 c.c.”.

Il nuovo contratto impone alle p.a., in sede di prima applicazione dello stesso, di pubblicare sul sito internet dell’ente il codice disciplinare dal 1° gennaio 2021 (15 giorni dalla data di stipulazione del contratto, avvenuta il 17 dicembre 2020). Il contratto prevede anche che tale codice diventi efficacie decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 37 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Il nuovo contratto conferma la facoltà delle p.a. di sospendere dal lavoro i dirigenti e i segretari, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento, qualora ritengano necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati ai dipendenti coinvolti, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti.
E’ stata inoltre prevista la possibilità di prorogare tale sospensione fino a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

Art. 38 – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Il nuovo contratto ha confermato la disciplina previgente, prevedendo che i dirigenti e segretari, colpiti da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, devono essere sospesi dal servizio e, ove previsto, dall’incarico conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che non proceda direttamente con la sanzione del licenziamento (ex art. 36, comma 9) e di quanto previsto dall’art. 55-ter del d.lgs. 165/2001.

Art. 39 – Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Confermata complessivamente anche la disciplina del rapporto tra procedimento disciplinare e penale.
Per i segretari è stato previsto che dalla data di riammissione in servizio hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento.
In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
A seguito della riammissione in servizio e alla reiscrizione nell’Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità.
Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d’iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento.
Restano a carico del Ministero dell’Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente di nuova assegnazione.

Art. 40 – La determinazione concordata della sanzione
E’ stata confermata anche la disciplina della determinazione concordata della sanzione tra dipendente coinvolto e p.a. datore di lavoro.

Art. 41 – Norme finali in tema di responsabilità disciplinare
Confermata per i dirigenti anche la previgente disciplina in materia di indennità supplementare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’art. 63, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Tale disciplina non si applica ai segretari degli enti locali.


Richiedi informazioni