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Umbria, del. 129/2020 – Comando o “scavalco condiviso”


Un sindaco ha richiesto un parere in merito ai seguenti quesiti:

  1. se sia possibile per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti utilizzare personale di altri entri oltre il limite delle 36 ore settimanali (ex art. 1 comma 124 legge 145/2018) alla stregua dei comuni con meno di 5.000 abitanti secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 311/2004);
  2. se la spesa relativa all’utilizzo del personale eccedenti le 36 ore settimanali sia assoggettato ai limiti di spesa ex art. 9 comma 28 d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Umbria, con deliberazione 129/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 dicembre 2020, hanno precisato che tutti i comuni, senza limiti di consistenza della popolazione, possono utilizzare mediante convenzione, personale assegnato ad altri enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (alla stregua dell’istituto del comando).

L’articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 disciplina una diversa fattispecie, che consente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ricordato che, come chiarito dalla Sezione Autonomie, nella deliberazione 23/2016, il limite di spesa per i contratti flessibili (ex art. 9 comma 28 d.l. 78/2010) non trova applicazione in caso di comando di personale o del così detto “scavalco condiviso”, quando cioè si utilizzi personale di altre enti nel limite delle 36 ore settimanali. In tal caso, l’ente utilizzatore deve comunque rispettare il limite alla spesa così detta “storica” del personale, ex art. 1 commi 557 e 562 legge 296/2006.

I magistrati contabili dell’Umbria, nella deliberazione in commento, hanno quindi chiarito che non è possibile per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti utilizzare personale di altre amministrazioni locali oltre le 36 ore settimanali.

Al contrario, gli enti possono utilizzare personale di altre p.a. per periodi predeterminati, nei limiti delle 36 ore settimanali, mediante apposita convenzione.

Leggi la Deliberazione

CC Sez. Controllo Umbria del. n. 129-20


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