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Molise, del. 83/2020 – Fondo Dirigenti e nuovo Ccnl.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al limite del trattamento accessorio del fondo della dirigenza ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, rispetto all’incremento previsto dall’art. 26 comma 3 del Ccnl. 23 dicembre 1999, a fronte dell’incremento in dotazione organica di un posto dirigenziale.

L’ente infatti ha istituito una nuova area dirigenziale di “polizia locale”.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione n. 83, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre 2020, hanno dichiarato la richiesta inammissibile, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere contabile, generale e astratto e non fatti gestionali specifici, non potendo riguardare provvedimenti già formalmente adottati (cfr., ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR) e non potendo interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG).

Inoltre, secondo le S.R. della Corte dei Conti (deliberazione 2 novembre 2011, n. 56), “in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (…) poiché, come più volte specificato, DELIBERAZIONE n.83/2020/PAR Sezione Controllo Molise l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN” (cfr., da ultimo, Sezione regionale di controllo Lombardia, deliberazione 115/2020/PAR).

L’oggetto della richiesta di parere, relativa all’“incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in applicazione dell’art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999” è esclusa dalla materia della contabilità pubblica, riguardando la materia giuslavoristica di competenza dell’ARAN e della Magistratura ordinaria in funzione di giudice del lavoro.

Appare utile ricordare che il citato articolo 26, comma 3, del Ccnl. 23 dicembre 1999 è stato oggetto dell’Orientamento applicativo AII_99_ pubblicato dall’ARAN il 5 settembre 2012.

Infine, si ricorda che il 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo Ccnl relativo al personale dell’Area Funzioni Locali che all’articolo 57 ha ridefinito la disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e ha disposto la disapplicazione del citato articolo 26 del Ccnl. 23 dicembre 1999 (ex art. 62 Ccnl. 17 dicembre 2020).

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Molise del. n. 83-20


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