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Imprese in crisi: l’Anac chiede la sospensione dell’art. 110 Codice appalti


L’Anac, con la delibera n. 1074 del 2 dicembre 2020, resa nota con un comunicato del 16 dicembre scorso, ha approvato l’atto di segnalazione, al Parlamento, 10/2020 concernente la disciplina dei requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nuove gare, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato.

L’Autorità ha approvato l’atto di segnalazione in commento, per chiedere un coordinamento tra la disciplina contenuta negli artt. 80, comma 5, lett. b) e 110 del d.lgs. 50/2016 con quanto previsto negli artt. 104 e 186-bis della legge 267/1942 (di seguito, “Legge Fallimentare”), novellati dal d.l. 32/2019.

In particolare, il citato decreto 32/2019 ha in più punti modificato il Codice e, più precisamente, per quello che qui rileva, l’articolo 80, comma 5, lettera b) “Motivi di esclusione”, prevedendo l’esclusione dell’operatore economico che sia sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, facendo salvo quanto previsto dai citati articoli 110 del Codice e 186-bis della Legge Fallimentare.

L’articolo 110 del Codice (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione), detta una complessa disciplina con riferimento sia alla prosecuzione dei contratti pendenti tra stazione appaltante e impresa esecutrice sottoposta a procedura concorsuale sia alla partecipazione a nuove gare delle imprese in concordato. Tale disciplina deve però essere integrata con quella dettata dalla Legge Fallimentare e, in particolare, con quella dall’articolo 186-bis, parimenti modificato dal d.l. 32/2019, in virtù del quale successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (comma 4).

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a nuove procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (comma 5).

Novellando in tal modo il Codice e la Legge Fallimentare, il d.l. 32/2019 ha di fatto anticipato con riferimento alle disposizioni dei predetti articoli 110 e 186-bis l’entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni (articoli 372 e 95) del d.lgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore (originariamente fissata al 15 agosto 2020), è stata differita al 1 settembre 2021 dal d.l. 23/2020, concernente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

L’Anac ha quindi richiesto al Parlamento di sospendere la vigenza dell’articolo 110, comma 6, del Codice, chiedendo l’allineamento con l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che è prevista per il 1 settembre 2021 (ex d.l. 23/2020).

Leggi  la Segnalazione

ANAC atto di segnalazione n. 1074


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