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DPCM 3 dicembre 2020: nuove misure per le istituzioni scolastiche


E’ stato pubblicato in G.U. n. 301/2020, il DPCM del 3 dicembre 2020 concernente  le “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

In riferimento alle istituzioni scolastiche, è stato disposto che le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado devono adottare   forme   flessibili   nell’organizzazione    dell’attività didattica, in modo che il 100  per  cento delle attività  vengano  svolte  tramite  il  ricorso  alla  didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al  75  per cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza.

Resta  sempre  garantita la possibilità di  svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia necessario l’uso di laboratori o in  ragione  di  per  mantenere  una relazione educativa che realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con bisogni  educativi  speciali, garantendo  comunque  il  collegamento on-line con gli alunni della classe che sono  in  didattica  digitale integrata.

L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo  ciclo  di istruzione  continuerà  a  svolgersi integralmente  in  presenza.

E’ obbligatorio  l’uso  di   dispositivi   di   protezione   delle   vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni  e per i soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con  l’uso della mascherina.

Presso ciascuna  prefettura  –  UTG  e  nell’ambito della Conferenza provinciale   sarà istituito  un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle attività didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilità  di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili,  volto  ad  agevolare  la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle  scuole  secondarie  di secondo grado.

Al predetto tavolo  di coordinamento  potranno partecipare  il Presidente della provincia o il sindaco della città  metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del  Ministero  dell’istruzione,  i  rappresentanti  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché  delle  aziende  di trasporto pubblico  locale.

All’esito dei  lavori  del  tavolo,  il prefetto redigerà un  documento  operativo  sulla  base  del  quale  le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adotteranno tutte le  misure di rispettiva competenza.

Le  scuole  secondarie  di secondo grado moduleranno il piano di  lavoro  del  personale  ATA,  gli orari delle attività didattiche  per  docenti  e  studenti,  nonché degli uffici amministrativi.

Le riunioni degli organi  collegiali  delle istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine   e   grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.

Il  rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non completato, dovrà avvenire secondo modalità a  distanza  nel  rispetto  dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Gli enti gestori provvederanno ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi educativi per l’infanzia.

L’ente  proprietario  dell’immobile  potrà autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l’ente gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l’organizzazione   e   lo svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non scolastiche ne’ formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attività delle istituzioni scolastiche medesime.

Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attività  inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell’istruzione, dell’università e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,  dovranno predisporre,  in  base   all’andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività curriculari che tengano conto delle  esigenze  formative  e dell’evoluzione   del   quadro   pandemico   territoriale   e   delle corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria.

Le   attività formative e curricolari si svolgeranno a distanza; invece potranno svolgersi  in presenza le sole attività formative degli insegnamenti  relativi  al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a  classi  con  ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli  insegnamenti  del  primo  anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, le presenti disposizioni si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attività che   devono necessariamente svolgersi in presenza.

A beneficio degli studenti che non riescono a partecipare alle attività  didattiche  o  curriculari  delle  università   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attività potranno essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalità  a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilità   e    degli    studenti    con    disturbi    specifici dell’apprendimento.  Le  università  e  le  istituzioni  dovranno assicurare, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonché ai fini delle relative valutazioni.


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