Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Subentro fra società in corso di gara


Durante la procedura di gara è legittimo il subentro fra società ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna del 22/11/2020 n. 636.

La ricorrente aveva chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria contestando il subentro societario (dopo  l’affitto del ramo d’azienda) in quanto la stazione appaltante aveva omesso nell’istruttoria di verificare il possesso in capo alla cessionaria dei requisiti prescritti dalla legge,  violando in tal modo l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso ed hanno rilevato che la stazione appaltante aveva preso atto del subentro societario ed aveva compiuto le verifiche necessarie per accertare che il nuovo soggetto subentrante avesse tutti i requisiti per poter partecipare alla gara.

Infatti, i giudici amministrativi hanno precisato che il subentro fra società per cessione del ramo d’azienda può essere attuato ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’ordinamento giuridico garantisce l’istituto del subentro e la contro interessata è qualificabile come soggetto subentrante a tutti gli effetti poiché idonea alla stipula ed all’esecuzione del contratto d’appalto.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno infine evidenziato che il possesso dei requisiti e le condizioni di partecipazione del subentrante risultavano esser state adeguatamente  vagliate dalla stazione appaltante sulla base della documentazione fornita.

Leggi la sentenza

TAR Sardegna n. 636-20


Richiedi informazioni