È stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 23 novembre 2020, il d.l. n. 154 del 23 novembre 2020 il cd. decreto “Ristori Ter” concernente “ Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 24 novembre 2020.
Per quanto concerne le misure di finanza pubblica che sono state adottate con il presente decreto in commento, l’art. 4 in materia di “disposizioni finanziarie” ha disposto che si provvederà ad una spesa pubblica così esemplificata:
a) 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo di risorse accantonate;
b) 1.240 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa;
c) 2 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa;
d) 500 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente;
e) 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale;
f) 60 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo
g) 75,3 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali;
h) 220,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese.
Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l’eventuale adozione delle iniziative , il Ministero dell’economia e delle finanze effettuerà il monitoraggio delle risorse.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, potrà disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione sarà effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
L’art. 5 invece in materia di “Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche” ha disposto che secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC 2010), concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e si dovranno applicare in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
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