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Iscrizione nella White List


L’iscrizione nella White List ha valenza a prescindere dalla sezione in cui l’impresa risulti essere iscritta.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio del 19 ottobre 2020 n. 11587.

Nel caso di specie, la ricorrente  aveva proposto ricorso avverso l’aggiudicataria, denunciando l’iscrizione  nella White List in una sezione diversa rispetto a quella richiesta nel bando di gara.

I giudici amministrativi  hanno respinto il ricorso ritenendo insussistente il motivo denunciato nel ricorso avverso l’aggiudicataria (resistente).

I giudici amministrativi hanno infatti evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. 190/2012, le cd. White List  sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori indicati dall’art. 1, comma 53 della l. 190/2012 che i diversi soggetti pubblici che stipulano contratti pubblici devono consultare per acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno osservato che ai sensi dell’art. 52 bis del d.l. 90/2014 l’iscrizione nella White List ha valenza liberatoria a prescindere dalla specifica sezione in cui l’impresa risulti iscritta.

Infine, i giudici amministrativi hanno precisato che la White List è parte integrante  del sistema normativo antimafia previsto dall’ordinamento e perciò un’impresa iscritta alla White List deve ritenersi che abbia superato positivamente il sistema di controlli sanciti dalla legge vigente in materia.

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TAR Lazio 11587-20


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