Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla liquidazione di un incentivo per funzioni tecniche, previsto dall’art. 31 bis del d.l. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, per il periodo compreso dal 19/08/2014 al 18/04/2016, applicando per la ripartizione i criteri stabiliti dal regolamento dell’ente approvato dal Commissario Straordinario, decurtando dagli importi dell’incentivo la quota del 20% da destinare alle finalità previste dalla normativa successiva con la precisazione che tale regolamento, tra i diversi criteri di ripartizione, non prevede percentuali differenti riferite all’entità e alla complessità delle opere da realizzare.
I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n.109/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre 2020, hanno ritenuto il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto non presenta caratteri di astrattezza e generalità. Inoltre, i magistrati contabili hanno ribadito che non possono in nessun modo interferire con proprie valutazioni rispetto a concreti atti amministrativi adottati dall’ente, di esclusiva competenza di quest’ultimo.
Per tal motivo, la richiesta di parere è inammissibile.
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