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Liguria, del. n. 98 – Rinuncia all’indennità di funzione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’utilizzo delle somme destinate all’indennità del Sindaco, ed in particolare la quota di incremento dell’indennità medesima, prevista dal D.M. 23 luglio 2020, in caso di rinuncia a favore dell’ente, e se sia possibile trattenere nel bilancio dell’ente la predetta quota.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 98/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 novembre 2020, hanno  precisato, alla luce del quadro normativo di riferimento ex art. 2, comma 2 del D.M. 23 luglio 2020 e art. 82 del d.lgs. 267/2000, che la quota di contributo statale è vincolata tassativamente alla specifica finalità dettata  dalla legge e che pertanto le quote inutilizzate dell’indennità spettante al Sindaco devono essere riversate allo Stato in quanto sottratte alla disponibilità dell’ente.

Infine, la presente Corte ha ribadito, nella deliberazione in commento, che sulle quote relative all’indennità del Sindaco grava un vincolo di destinazione che non può essere in nessun modo modificato né per volontà dell’ente per volontà del Sindaco, pertanto le quote non utilizzate dell’indennità spettante a quest’ultimo per l’esercizio della propria carica dovrà essere riversata allo Stato.

Il Sindaco potrà rinunciare alla suddetta indennità, essendo un diritto di credito per natura  disponibile ma, ad avviso della magistratura contabile, la volontà del privato non può in nessun modo mutare la destinazione della predette somma la quale è stabilita inderogabilmente dalla legge vigente in materia.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Liguria del. n. 98-20


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