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Posizioni organizzative: i chiarimenti Aran


In merito ai dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa, l’Aran con gli orientamenti applicativi CFL101A, CFL84A e CFL74C del 29 settembre   e del 3 novembre 2020 ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. Ai titolari di posizione organizzativa spetta una retribuzione di risultato in misura non inferiore al 15 % del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, come disposto dall’art. 15, comma 4 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018. La percentuale del 15% rappresenta dunque il quantum minimo delle risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio spettante ai titolari di posizioni organizzative da destinare obbligatoriamente al finanziamento della retribuzione di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall’ordinamento dell’ente, il quale definirà il valore delle predette retribuzioni sulla base dei criteri generali preventivamente contrattati con le OO.SS.;
  2. Il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (così come previsto dal CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 per tutto il personale dell’ente) e che il rispetto di tale orario è soggetto agli ordinari controllo sulla relativa quantificazione. Non sono infine retribuite le eventuali prestazioni ulteriori (per lavoro straordinario) che gli incaricati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidatogli e agli obiettivi da conseguire;
  3. Può essere corrisposto a favore del titolare di posizione organizzativa il compenso per lavoro straordinario soltanto in caso di prestazioni straordinarie svolte connesse a calamità naturali (ex art. 40 del CCNL 22.01.2004), ovvero in quelle situazioni che hanno avuto espressamente tale formale riconoscimento dal Governo e/o dalle Regioni in base alla vigente legislazione in materia, con l’attribuzione delle necessarie risorse per fronteggiarle;
  4. Al personale incaricato di posizione organizzativa che non appartiene al corpo di polizia locale non è erogabile il compenso per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, in quanto nell’attuale emergenza sanitaria in corso da COVID-19, le risorse finanziarie disposte dal legislatore nazionale specificatamente destinate al finanziamento del lavoro straordinario sono esclusivamente quelle destinate al personale di polizia locale.

Leggi gli orientamenti

Aran Orientamento CFL74c

Aran Orientamento CFL84a

Aran Orientamento CFL101a

Aran Orientamento CFL109


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