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Ferie e festività: i chiarimenti Aran


In merito a ferie e festività, l’Aran con gli orientamenti applicativi CFL72, CFL117B e CFL106 del 28 settembre  e del  3 e 4  novembre 2020 ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. La valutazione delle esigenze di servizio e di quelle dei dipendenti ai fini della determinazione gestionale circa la fruizione delle ferie costituisce prerogativa esclusiva dell’ente, in quanto definita da concrete situazioni organizzative e gestionali espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro. Pertanto, alla luce di quanto disposto dall’art. 28 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 spetta all’ente datore di lavoro pianificare la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto per quanto possibile delle richieste dei dipendenti, fermo restando che queste ultime risultano oggettivamente secondarie per importanza rispetto alle prime;
  2. La valutazione della possibilità di consentire al personale turnista di non rendere la prestazione lavorativa dovuta in giornata festiva infrasettimanale è esclusivamente di competenza gestionale dell’ente che dovrà assumersi la responsabilità in ordine all’interruzione del servizio istituzionale, seppur in presenza di un’organizzazione di lavoro per turni, adottata dall’ente proprio per garantire la continuità del servizio. Il trattamento economico e giuridico spettante per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, laddove l’ente abbia previsto  l’esclusione di prestazioni lavorative in giornate festive infrasettimanali (sia per il personale turnista che non turnista), è quello previsto dall’art. 24, comma 2 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14.09.2000,  ovvero il compenso per lavoro straordinario festivo o riposo compensativo;
  3. In caso di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, non vi è cessazione del rapporto di lavoro ma la continuazione del precedente, con i medesimi contenuti  e caratteristiche con un nuovo datore di lavoro, pertanto non sono monetizzabili le ferie maturate ma non godute dal dipendente prima del trasferimento,  bensì ne potrà fruire presso il nuovo datore di lavoro.

Leggi gli orientamenti

Aran Orientamento CFL72

Aran Orientamento CFL106

Aran Orientamento CFL117b


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