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Sicilia, del. n. 128 – Incarico dirigenziale ex art. 110


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di conferire un incarico ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 ad altro dipendente di ente locale con rapporto di lavoro part-time, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 128/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 novembre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la presente Corte non può pronunciarsi su questioni attinenti all’interpretazione e al contenuto delle norme dei CCNL e degli istituti da essi disciplinati poiché non attengono alla materia della contabilità pubblica, oggetto di funzione consultiva da parte della magistratura contabile.

Infine, la presente Corte ha ribadito, nella deliberazione in commento, che l’attinenza alla materia della contabilità pubblica sussiste solo nel caso in cui la richiesta di parere sia incentrata su dubbi ermeneutici relativi alle norme di stampo finanziario che fissano vincoli di spesa in materia di personale, restando esclusa dunque ogni altra valutazione della magistratura contabile relativa alla legittimità dell’incarico attribuito ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 ed alla conformità della sua durata temporale ai parametri normativi che ne regolano il conferimento.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 128-20


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