Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Non può “vincere” l’offerta economica pervenuta per prima


In caso di uguale ribasso dell’offerta economica è inammissibile valutare come vincente l’offerta pervenuta per prima in ordine temporale.

Questo il principio espresso dal TAR Puglia nella sentenza n. 1398, depositata il 13 novembre 2020.

Nel caso di specie, gli operatori economici impugnavano la decisione della stazione appaltante per i seguenti motivi:

  • applicazione del disciplinare di gara in ordine al numero di decimali da considerare ai fini del calcolo della soglia di anomalia. Nel caso di specie, il disciplinare prescriveva che l’offerta economica formulata dagli operatori economici partecipanti dovesse indicare la percentuale di ribasso offerto con un massimo di quattro cifre decimali ed invece la stazione appaltante aveva valutato soltanto le prime due cifre decimali;
  • applicazione di una clausola del disciplinare di gara che stabiliva, in caso di parità, la prevalenza dell’offerta presentata per prima in ordine di tempo.

Alla luce dei suindicati motivi, gli operatori economici proponevano ricorso avverso la stazione appaltante, poiché tale condotta determinava che l’offerta economica con il maggior ribasso in percentuale perdesse la gara e non veniva rispettata la cd. “par condicio” in sede di offerta economica in quanto veniva valutata la prevalenza dell’offerta economica  presentata per prima in ordine temporale.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dagli operatori economici, precisando che  il bando di gara non può introdurre disposizioni in sostituzione di norme di legge, ma solo regole di completamento, pertanto  il requisito consistente nella valorizzazione della priorità nel tempo di presentazione dell’offerta chiaramente viola il diritto comunitario in materia di appalti.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno precisato che l’art. 47 della direttiva UE del 26 febbraio 2014 n. 24 prevede che i termini per la ricezione delle offerte debbano essere coerenti con la complessità dell’appalto e con il tempo necessario per preparare le offerte.

Dalla lettura in combinato disposto della citata disposizione con il n. 81 della precitata direttiva, secondo i giudici amministrativi, emerge la necessità di assicurare  agli operatori economici un tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate, infatti detta necessità, in casi eccezionali, può comportare l’eventuale proroga dei termini ex lege stabiliti inizialmente.

Pertanto, il tempo concesso per la preparazione delle offerte deve valere nello stesso modo per tutte le imprese offerenti e non può costituire il minore tempo utilizzato per la presentazione dell’offerta economica alcun criterio di selezione o preferenza, poiché ciò andrebbe a ledere le prerogative da assicurare a tutti i potenziali offerenti che devono essere posti su un piano di paritaria condizione in sede di partecipazione alla gara.

Inoltre,  non si può in alcun modo restringere la platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara, applicando discriminazioni sull’ordine temporale della presentazione delle offerte, che sono frutto della capacità delle imprese partecipanti di produrre la migliore offerta economica.

Leggi la sentenza

TAR Puglia n. 1398-20


Richiedi informazioni