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Ristori bis: sospensione seconda rata IMU e dei versamenti tributari


E’ stato pubblicato in G.U. n. 279/2020, il decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020, c.d. Ristori bis, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In materia di IMU è stato disposto all’art. 5 che,  ferme   restando   le   disposizioni   dell’articolo   78   del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in  considerazione  degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta  municipale  propria (IMU) che doveva essere versata entro il  16  dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si esercitano  le  attività ,  a  condizione  che  i  relativi proprietari siano  anche  gestori  delle  attività  ivi  esercitate, ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze  del  Ministro  della  salute adottate ai sensi dell’articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

In materia di versamenti tributari, l’Art. 7  ha disposto che  per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi  di  ristorazione  che  hanno domicilio fiscale, sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale caratterizzate da  uno  scenario  di  elevata  o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  3 novembre 2020, nonché per  i soggetti che operano nei settori economici individuati  dalla legge,   ovvero   esercitano   l’attività alberghiera, l’attività di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020, sono sospesi i  termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute  relative  all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità  di sostituti  d’imposta;

b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  quattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 marzo 2021.


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