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Versamento TARI e TEFA: il nuovo decreto del MEF


È stato pubblicato in G.U. n. 277 del 6 novembre 2020, il Decreto Legge del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 21/2020 concernente “Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa”.
Il Decreto Legge in commento ha disposto tra le altre che:

all’art. 1, che dal 2021 i versamenti della tassa sui rifiuti (di seguito denominata TARI- tributo), della tariffa di natura corrispettiva (di seguito TARI-corrispettiva), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (di seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni saranno effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma elettronica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rispettando le «Specifiche funzionali TARI-TEFA» di cui all’allegato A al presente decreto in commento;

All’art. 2 che gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovranno includere le informazioni necessarie all’incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate.
I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovranno trasmettere alle province e alle città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.
I Prestatori di servizi di pagamento (PSP) che incasseranno la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all’incasso, dovranno provvedere all’accredito delle somme spettanti alle province, alle città metropolitane, ai comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dovranno trasmettere ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi PagoPa;

all’art. 3 che i Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovranno inviare o rendere disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA;

all’art. 4 che il TEFA sarà attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del comma 822 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica invece nella Regione Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Trento;

all’art. 5 che sono salve per le annualità 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020.

Leggi il decreto legge

DL MEF n. 21-20


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