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Misure anti- contagio per Regioni ad alto rischio, scenario 3: il DPCM 3 novembre


In G.U. n. 275/2020 è stato pubblicato il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, il quale ha stabilito all’art. 2 che, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sono state individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale“.

Nelle Regioni ad altro rischio, scenario di tipo 3, sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori che presentino un livello di rischio alto, scenario di tipo 3, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui sopra è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Con ordinanza del Ministro della salute adottata può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure sopra riportate.
Le misure previste dagli altri articoli del decreto in commento si applicano anche alle Regioni ad alto rischio COVID, scenario 3, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere dei presupposti sopra citati e provvederà con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporterà la nuova classificazione. Le ordinanze saranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.


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