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Efficacia della cauzione provvisoria


La stazione appaltante può decidere discrezionalmente se prolungare o ridurre il periodo di efficacia della cauzione  provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016.

Questo il principio espresso dal TAR Abruzzo,  nella sentenza n. 377, depositata il 3 Novembre 2020.

Nel caso di specie, un operatore economico presentava ricorso avverso la stazione appaltante che aveva deciso in modo discrezionale il periodo di efficacia della cauzione provvisoria.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dall’operatore ecomico avverso  l’esclusione del RTI che aveva presentato,  dopo il ricorso al soccorso istruttorio, una cauzione provvisoria con efficacia inferiore rispetto ai 365 giorni previsti dal bando di gara.

Infatti, i giudici amministrativi hanno evidenziato che l’art. 93 comma 5 del d.lgs. 50/2016 dispone che “la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che sia correlata dall’impegno del garante  a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante  nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando nel caso in cui al momento della sua scadenza  non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno ribadito che  la stazione appaltante è dotata di piena discrezionalità nel decidere la prolungazione o la riduzione del periodo di efficacia della garanzia stabilita dall’art. 93, comma 5, del d.lgs. 50/2016. Infatti, nel caso di specie, la decisione di stabilire la durata della cauzione provvisoria in 365 giorni è da ritenersi coerente con il criterio stabilito dall’art. 93, comma 5, del d.lgs. 50/2016, che fa riferimento alla durata presumibile del procedimento  che nel caso  di specie è condizionata sia dalla natura dei lavori da affidare sia dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa stabilito dal bando di gara.

Leggi la sentenza

TAR Abruzzo n. 377


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