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DPCM 3 novembre 2020: le nuove disposizioni anti contagio da COVID-19


E’ stato pubblicato in G.U. n. 275/2020 il DPCM del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e trovano applicazione anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.

L’art. 1 dispone che, è obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere  sempre  con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei  casi  in  cui,  per  lecaratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, nel rispetto dei protocolli  e delle linee guida anti-contagio già previsti per le attività economiche,produttive, amministrative e sociali, e per il consumo di cibi e bevande.

Sono esclusi  dai predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E’ fortemente raccomandato  l’uso  dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private  in presenza di persone non conviventi.

E’  altresì   obbligatorio    mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, e dalle ore  22.00  alle  ore  5.00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E’ in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessità  o  per  svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare assembramenti,  potrà  essere  disposta  per  tutta  la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fattasalva  la  possibilità  di  accesso  e   deflusso,   agli   esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali dovrà essere esposto all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie si  aggiunge  alle  altre  misure  di  protezione  finalizzate   alla riduzione del contagio come  il  distanziamento  fisico  e  l’igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie.

A tal fine possono  essere  utilizzate  anche mascherine di  comunità,  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  afornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.


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