È stato pubblicato in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 137/2020 cd. decreto Ristori concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29 ottobre 2020.
Il Decreto Legge in commento, tra le altre misure adottate, ha disposto:
- all’art. 9 la cancellazione della seconda rata IMU. Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, il Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sarà incrementato di 101,6 milioni di euro per l’anno 2020;
- All’art. 21 nuove misure per la didattica digitale integrata. Il Fondo istituito nel bilancio del Ministero dell’istruzione, sarà incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020. Le risorse saranno destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse precitate saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità stabilite;
- all’art. 33 che per l’anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzeranno le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 83 milioni di euro per l’anno 2021, a 137 milioni di euro per l’anno 2022, a 23 milioni di euro per l’anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
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