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Decreto “Ristori”: nuove misure per il sostegno all’economia


È stato pubblicato in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 137/2020 cd. decreto Ristori  concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29 ottobre 2020.

Il Decreto Legge in commento, tra le altre misure adottate, ha disposto:

  • all’art. 9 la cancellazione della seconda rata IMU.   Per  l’anno  2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale  propria  (IMU), concernente gli immobili e le  relative  pertinenze  in cui  si  esercitano  le  attività  indicate  nella  tabella  di  cui all’allegato 1 al presente  decreto,  a  condizione  che  i  relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il ristoro ai Comuni delle  minori  entrate, il Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sarà incrementato di  101,6  milioni  di  euro  per l’anno 2020;

  • All’art. 21 nuove misure per la didattica digitale integrata. Il Fondo istituito nel bilancio del  Ministero  dell’istruzione, sarà incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020.  Le risorse saranno destinate  all’acquisto  di dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle attività di didattica digitale integrata, da concedere  in  comodato d’uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilità   per   le   persone   con disabilità, nonché per l’utilizzo delle  piattaforme  digitali  per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.  Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse precitate saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto del fabbisogno rispetto al numero  di  studenti  di  ciascuna  e  del contesto socio-economico delle famiglie.

Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad  anticipare  in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie  in relazione alle finalità stabilite;

  • all’art. 33 che per l’anno 2020 le Regioni a  statuto  speciale  utilizzeranno  le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione  senza operare la nettizzazione del  fondo  anticipazione  liquidità.  Alla compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  5 milioni di euro per l’anno 2020, a 83  milioni  di  euro  per  l’anno 2021, a 137 milioni di euro per l’anno 2022, a 23 milioni di euro per l’anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e 2025.

Leggi il decreto legge

DECRETO LEGGE n. 137-20


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