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Prosecuzione dei contatti in essere già avviati: il comunicato ANAC


L’ANAC, con il comunicato del 27 ottobre 2020 pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha fornito indicazioni in merito al mantenimento dell’attestazione di qualificazione per l’autorizzazione alla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 104 del decreto n. 267/1942 e alla prosecuzione dei contratti pubblici in corso ex art. 110 comma 3 del d.lgs. 50/2016.

L’Autorità ha chiarito che:

l’art. 80, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016  prevede quale causa ostativa alla partecipazione  alle procedure di affidamento la circostanza che l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento  o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quando previsto dagli articoli 110 del d.lgs. 50/2016 e 186 bis del decreto 267 del 1942;

l’art. 104 del decreto 267 del 1942 stabilisce che “con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda se dalla interruzione può derivare un danno grave purchè non arrechi pregiudizio ai creditori”.

La norma dispone che alla dichiarazione del fallimento “su proposta del curatore, il giudice delegato previo parere favorevole del comitato dei creditori autorizza con decreto motivato la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata”;

l’art. 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016 nella versione vigente fino al 31/12/2021 prevede che il curatore della procedura di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa può seguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzqazione del giudice delegato;

dal combinato disposto delle norme richiamate emerge che a differenza di quanto stabilito dalla normativa  previgente, l’impresa fallita possa essere autorizzata  alla sola esecuzione  dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento;

– le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno mantenere l’attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecvuzione dei contratti in corso di svolgimento;

in deroga  a quanto previsto dall’art. 70 comma 1 del DPR n. 207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’art. 104 della legge fallimentare  e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi delll’art. 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016 sospendono l’obbligo di dichiarare la scadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata  all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’art. 80 comma 5 lettera b) del d.lgs. 50/2016.

Qualora il provvedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione per la carenza del requisito di cui sopra sia stato già adottato, lo stesso è revocato;

-La SOA acquisita la notizia dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, avvia il procedimento  di verifica ex art. 70 DPR 207/2010. Nel caso in cui sia accertata l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 110 della legge fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la SOA dichiarerà la sospensione del procedimento  di verifica fino alla scadenza del periodo di esercizio provvisorio dell’attività. Di tale decisione dovrà essere data comuicazione al’ANAC al fine di consentire l’annotazione nel casellario di cui all’art. 213 comma 10 del d.lgs. 50/2016. Al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvediemnti la SOA manterrà un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili.

Leggi il comunicato

ANAC Comunicato Presidente 7 ottobre 2020


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