Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere, ai fini del calcolo della spesa massima di personale legittimante il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dei costi sostenuti per le assunzioni a tempo determinato effettuato per fronteggiare l’emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi, consentite e finanziate dal d.l. 109/2018, escludendo simmetricamente anche l’entrata straordinaria dal calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 91/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre, hanno ritenuto che sono esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del d.l. 109/2018 per fronteggiare, mediante assunzioni straordinarie a tempo determinato, l’emergenza derivante dal crollo del Ponte Morandi.
La magistratura contabile ha precisato, richiamando l’art. 57, comma 3 septies del d.l. 104/2020, che, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva del personale è possibile escludere le spese coperte da specifici finanziamenti finalizzati proveniente da altri enti pubblici, e la corrispondente entrata, purché non vi siano ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e non vi sia correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate.
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