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Liguria, del. n. 91 – Assunzioni “straordinarie” escluse dal calcolo delle capacità assunzionali


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere, ai fini del calcolo della spesa massima di personale legittimante il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dei costi sostenuti per le assunzioni a tempo determinato effettuato per fronteggiare l’emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi, consentite e finanziate dal d.l. 109/2018, escludendo simmetricamente anche l’entrata straordinaria dal calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 91/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 ottobre, hanno ritenuto che sono esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del d.l. 109/2018 per fronteggiare, mediante assunzioni straordinarie a tempo determinato,  l’emergenza derivante dal crollo del Ponte Morandi.

La magistratura contabile ha precisato, richiamando l’art. 57, comma 3 septies del d.l. 104/2020, che, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva del personale è possibile escludere le spese coperte da specifici finanziamenti finalizzati proveniente da altri enti pubblici, e la corrispondente entrata, purché non vi siano ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e  non vi sia correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Liguria del. n. 91-20


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