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Puglia, del. n. 94 – Incarichi dirigenziali ex art. 110


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se sia possibile conferire legittimamente un incarico a contratto ex art. 110 del d.lgs. 267/2000 ad un libero professionista che ha superato il limite di età previsto per i dipendenti pubblici ma non la soglia dei 70 anni, qualora questo consentisse all’interessato il raggiungimento e/o l’avvicinamento ai requisiti contributivi minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 94/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto la richiesta dell’ente non verte sull’interpretazione di norme che pongono limiti e divieti quanto piuttosto sulla legittimità di un conferimento di incarico ex art. 110 del d.lgs. 267/2000, la cui decisione rientra nell’ordinaria attività gestionale dell’ente.

Infine, la presente Sezione ha rilevato che la richiesta di parere attiene a profili estranei al contenimento della spesa pubblica, agli equilibri di bilancio e al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria dello Stato e degli enti locali.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Puglia del. n. 94-20


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