E’ stata pubblicata nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, l’Ordinanza del Ministero della Salute 21 ottobre 2020, concernente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita’ pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
L’Ordinanza entra in vigore dal 22 ottobre 2020 e produrrà effetti fino al 13 novembre 2020 salvo revoca.
Il Ministero della Salute ha disposto che su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incomberà sull’interessato e tale onere potrà essere assolto mediante rilascio di apposita autodichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza in commento sarà sanzionato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 , secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Leggi l’ordinanza