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Superamento del limite dimensionale di pagine dell’offerta tecnica


Il superamento del limite dimensionale di pagine dell’offerta tecnica rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara è sanzionabile soltanto se la sanzione dell’esclusione o dell’oscuramento sia disposta espressamente dalla lex specialis.

Questo il principio espresso dal TAR Calabria, Sez. II, nella sentenza n. 635, depositata il 16 ottobre 2020.

Nel caso di specie, in una procedura di gara era stata presentata da un operatore economico un’offerta tecnica che aveva superato il limite dimensionale di pagine rispetto a quanto era stato determinato dal disciplinare di gara.

Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso la stazione appaltante affinché escludesse l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico che aveva superato il limite dimensionale delle pagine così come imposto dal disciplinare di gara o di o oscurare il numero di pagine che risultava essere superiore al limite fissato dal predetto disciplinare.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, in quanto per giungere ad una sanzione di esclusione dell’offerta o dell’oscuramento del numero di pagine superiore al limite fissato è necessario che la sanzione dell’esclusione o dell’oscuramento sia disposta espressamente dalla lex specialis (si veda anche Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3843; Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 95).

Inoltre, i giudici amministrativi hanno precisato che cosa si intenda per “foglio di carta”, “facciata” e “pagina” le quali possono essere di aiuto nella redazione dei bandi di gara, ovvero con la parola “foglio di carta” si intende un pezzo di carta rettangolare, con “facciata”  si indica ciascuna delle superfici del foglio, ed infine con il termine “pagina” si indica ciascuna delle due facce di un foglio di carta (Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2017 n. 1528).

Leggi la sentenza

TAR Calabria n. 635-2020


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