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P.a. e lavoro agile: ecco le nuove disposizioni


E’ stato firmato dalla Ministra Dadone il d.m. 19 ottobre 2020 che contiene la nuova disciplina emergenziale sul lavoro agile nella p.a., dando attuazione alle norme del “decreto Rilancio” (d.l. 34/2020), alla luce dei d.p.c.m. 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta).

Il decreto in commento, tra le altre, prevede le seguenti novità.

Articolo 1 – Lavoro agile

Il lavoro agile nella p.a. costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa e fino al 31 dicembre 2020 non è richiesto l’accordo individuale previsto dal d.lgs. 81/2017.

Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.

Di regola il lavoratore agile alterna giornate di lavoro in presenza e da remoto.

I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Articolo 2 – Definizioni

Per “dirigente” si intende il dirigente di livello non generale, responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

Il “lavoratore fragile”, con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica, va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Per “mappatura delle attività” si intende la ricognizione, svolta da parte delle p.a. in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile.

Per “accesso multicanale” alla p.a. si intende l’accesso dell’utenza in presenza o attraverso l’utilizzo di ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.

 Articolo 3 – Modalità organizzative

Ciascun dirigente, per l’attuazione del lavoro agile e tenuto conto della mappatura delle attività, e comunque, anche qualora quest’ultima procedura non sia stata ancora completata, con immediatezza:

a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità;

b. adotta, nei confronti dei dipendenti che abbiano figli minori in quarantena per contatti scolastici (ex art. 21-bis d.l. 104/2020, convertito con legge 126/2020), nonché nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai Ccnl. vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

c. adotta le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione anche per il personale che svolge attività di lavoro in presenza;

d. favorisce la rotazione del personale, tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

e. tiene conto, nella rotazione del personale, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le p.a. si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza.

È in ogni caso consentito l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.

Le p.a., tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato e organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.


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