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Gli incentivi tecnici alla luce del d.l. 76/2020 cd. “d.l. Semplificazione”


Non sono previsti gli incentivi per funzione tecniche per le procedure  di affidamento diretto come modificate temporanemente dal cd. “d.l. Semplificazione”.

Questo il principio sancito dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 121/2020 del 16 ottobre 2020.

I giudici contabili hanno fatto chiarezza in merito ad un quesito posto da un sindaco il quale richiedeva delucidazioni sulla possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 76/2020, cd. “d.l. semplificazione”, al fine di incentivare gli investimenti nel settore degli appalti pubblici;  inoltre il Sindaco richiedeva alla magistratura contabile se l’art. 1 del d.l. 76/2020 trovasse applicazione in deroga alle disposizioni previste dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, alle procedure di affidamento da esperire entro il 31-07-2021.

I giudici contabili hanno precisato che l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche  sono da ritenersi accessori e che vengono erogati in favore del personale interno delle p.a. qualora vi sono le seguenti circostanze ovvero:

  • l’adozione di un apposito regolamento;
  • la stipula di un accordo di contrattazione decentrata integrativa;
  • il previo espletamento di una procedura  comparativa per l’affidamneto del contratto di lavoro, servizio o fornitura.

I giudici contabili hanno altresì precisato che l’art. 113, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 elenca in maniera espressa e puntuale le attività incentivabili per le quali possono essere erogati gli incentivi tecnici correlati all’esercizio di funzioni tecniche svolte da dipendenti pubblici.

I giudici contabili del Veneto hanno altresì ribadito che possono essere legittimamente  erogati gli incentivi tecnici solo ladovve  vi sia l’epletamento di procedura comparativa di cui all’art. 36, comma 2,  del d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, le procedure eccezionali e non competitive devono considerarsi sottratte all’istituto degli incentivi per funzioni tecniche.

Inoltre, la magistratura contabile ha rilevato che, prima dell’introduzione del regime in deroga  del d.l. n. 76/2020, il costante orientamento delle Corte dei Conti ha da sempre ritenuto non ammissibile l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di una procedura di gara che si potesse definire comparativa.

Nel regime derogatorio introdotto dal d.l. 76/2020, l’affidamento diretto può essere ammesso solo fino ad un importo massimo di 40.000,00 euro ed è consentito, in regime derogatorio limitato temporalmente, per i contratti fino ad un importo massimo di 150.000,00 euro.

I giudici contabili hanno ritenuto, nella deliberazione in commento, che la disciplina in deroga introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 76/2020 sia da ritenersi di stretta interpretazione e che non consente pertanto alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun modificazione della portata letterale dell’art. 113, comma 2, del d.l. 50/2016, il quale rimane dunque invariato ed inderogabile.

Inoltre, i giudici contabili hanno osservato che l’esperimento di una gara e la procedura comparativa che  nell’art 113 del d.lgs. n. 50/2016 costituisce  il presupposto necessario, inderogabile  per il riconoscimento degli incentivi tecnici, richiami  lo svolgimento delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali, le quali vincolano il soggetto committente  alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare  secondo i canoni della economicità, efficacia, efficienza contrattuale, recepiti in paramentri trasposti nel capitolato tecnico.

L’affidamento diretto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal d.l. 76/2020  per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 continua a rimanere, ad avviso della magistratura contabile,  escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici, ex art. 113 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione proceda allo svolgimento di una procedura comparativa, la quale dovrà emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio comunitario  di prevalenza della sostanza sulla forma.

CC Sez. Controllo Veneto del. n. 121-20


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