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COVID-19: le nuove linee guida per la gestione della socialità dei bambini


E’ stato pubblicato in G.U. n. 258/2020 il DPCM del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 19 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.
Il nuovo DPCM dispone che l’Allegato 8 del DPCM 13 ottobre 2020, in materia di linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 è stato sostituito dall’Allegato A al presente decreto in commento.
L’Allegato A ha disposto le seguenti principali misure di contenimento del contagio da COVID-19:
L’apertura seppure regolamentata al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento di sicurezza interpersonale di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per bambini e adolescenti fino a 17 anni;
– Lo svolgimento di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto svolte da parte di dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati e dalle organizzazioni ed enti del terzo settore, fermo restando il rispetto del distanziamento di sicurezza interpersonale, dell’igiene personale e di pulizia degli ambienti nonché l’uso della mascherina. Tali attività potranno essere svolte in piccoli gruppi;
– I gestori delle attività sopra menzionate dovranno prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle suddette attività. Qualora fosse possibile, i punti di ingresso dovranno essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.
Previsione di 3 protocolli d’accoglienza, uno da applicare il primo giorno di inizio delle attività, uno per i giorni successivi e che prevedano l’ingresso nell’area dedicata alle attività ed uno per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza dell’attività per più di 24 ore;
– Per i bambini o adolescenti sordi alle attività, che non sono soggetti all’obbligo di uso continuativo di mascherine ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti bambini o adolescenti può essere previsto l’uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale;
– è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.

Leggi l’Allegato A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 Allegato A


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