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DPCM 13 ottobre 2020: nuove misure anti-contagio da COVID- 19


Il 13 ottobre 2020 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM  13 ottobre 2020, in vigore dal 14 ottobre 2020.

Le nuove disposizioni del decreto in commento sostituiscono quelle del DPCM 7 agosto 2020, e rimarranno efficaci fino al 13 novembre 2020.

Nel nuovo decreto sono state disposte le seguenti principali misure:

  • obbligo di indossare le mascherine in luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione di quei casi in cui sia garantita, in modo continuativo, la condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi e protocolli anti-contagio previsti per attività economiche, produttive, amministrative e sociali;
  • esclusione di tale obbligo per i soggetti che svolgono attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
  • fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e accurata igiene delle mani;

Il Decreto chiarisce che possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, purché idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo garantiscano comfort e respirabilità, aderenza adeguata che permetta di coprire il viso dal mento al di sopra del naso.

Inoltre, il nuovo d.p.c.m. ribadisce che:

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • è fatto divieto di assembramento in parchi, ville e giardini pubblici, che rimangono accessibili nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale;
  • è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché vengano rispettate le distanze di sicurezza interpersonale;
  • l’attività sportiva svolta presso palestre, piscina e centri benessere, pubblico o privati, sono consentite  nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerti, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori, con un numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • il servizio di apertura al pubblico dei musei è assicurato a condizione che detti luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e tali da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • le istituzioni scolastiche continueranno a predisporre ogni misura utile all’avvio regolare nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021;
  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lunga degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • spetta ai Presidenti regionali disporre la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve essere comunque essere modulata  in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Infine, tra le altre misure anti contagio disposte dal nuovo DPCM in commento,  vi sono anche  disposizioni in materia di:

  • svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali;
  • limitazioni agli spostamenti da e per l’estero;
  • nuovi obblighi di dichiarazione per chi entra nel territorio nazionale dall’estero;
  • sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
  • obblighi per vettori e armatori;
  • obblighi per navi da crociera e navi di bandiera estera e trasporto pubblico di linea;
  • misure specifiche per soggetti con disabilità.

Il DPCM in commento si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.


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