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Lombardia, del. n. 133- Mantenimento contratti in essere durante l’emergenza epidemiologica


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione di alcune disposizioni emanate dal legislatore in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio del sinallagma nei contratti di durata, nonostante le sopravvenienze determinate dalla pandemia.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 133/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché ciò che è stato richiesto alla presente Corte non rientra nell’ambito della contabilità pubblica; nello specifico sono state richieste alla magistratura contabile indicazioni su come comportarsi in riferimento ad uno specifico caso concreto, ciò determinerebbe  un travalicamento dei limiti della funzione consultiva della magistratura contabile.

Per tal motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 133-20


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