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L’affidamento in House deve essere motivato


L’affidamento in house di servizi disponibili sul mercato deve essere motivato attraverso le ragioni che hanno comportato il mancato  ricorso al mercato libero.

Questo il principio espresso dal TAR Liguria, Sez. I, del 2 ottobre 2020 n. 680.

Nel caso di specie, un operatore economico aveva proposto ricorso avverso la stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione di affidamento di servizi ad un altro operatore economico.

L’operatore economico ricorrente lamentava che la stazione appaltante avesse violato l’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 in quanto non aveva proceduto ad una disamina dei motivi dell’affidamento del modello di affidamento in house, né sotto i profili della comparazione tra le varie forme di gestione, né aveva effettuato le valutazioni economiche dei servizi offerti e né verificato l’effettiva capacità dell’operatore economico di svolgere il servizio oggetto di affidamento.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ed hanno evidenziato che ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house e valutare i motivi concreti che portano ad un affidamento in house.

Infine, i giudici amministrativi hanno altresì evidenziato che l’affidamento in house impone alla stazione appaltante di verificare che l’affidamento in autoproduzione di servizi sia congruamente motivato riportando le ragioni obiettive che comportano il mancato ricorso  al mercato in regime di concorrenza.

Leggi la sentenza

TAR Liguria n. 680-2020


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